Sentenza 209/1988 (ECLI:IT:COST:1988:209)
Massima numero 10446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 209/88 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOMME RISCOSSE DALLE AZIENDE DI CREDITO PER DELEGA DEI CONTRIBUENTI - VERSAMENTO TARDIVO ALLA TESORERIA - PENALE DEL 2% PER OGNI GIORNO DI RITARDO - OMESSA PREVISIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE PREVISTO PER LE SANZIONI TRIBUTARIE O DELLA RIDUZIONE EQUITATIVA PREVISTA PER LA PENALE DI DIRITTO CIVILE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 17, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. 209/88 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOMME RISCOSSE DALLE AZIENDE DI CREDITO PER DELEGA DEI CONTRIBUENTI - VERSAMENTO TARDIVO ALLA TESORERIA - PENALE DEL 2% PER OGNI GIORNO DI RITARDO - OMESSA PREVISIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE PREVISTO PER LE SANZIONI TRIBUTARIE O DELLA RIDUZIONE EQUITATIVA PREVISTA PER LA PENALE DI DIRITTO CIVILE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 17, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
Ai fini del giudizio di ragionevolezza non puo` instaurarsi una comparazione tra la penale (di cui all'art. 17 della legge n. 576 del 1975) - prevista per ritardato versamento alla tesoreria, da parte delle aziende di credito, delle somme riscosse per delega dei contribuenti - e le sanzioni pecuniarie di diritto tributario o la penale di diritto civile (di cui agli artt. 1382 ss. cod. civ.): sia per la diversa finalita` e natura di detta penale, che consegue all'inadempimento di un'obbligazione privatistica, non equiparabile all'inadempimento relativo alle obbligazioni tributarie verso lo Stato, sia per la sua determinazione in misura fissa effettuata direttamente dal legislatore; difettando,pertanto, i presupposti per l'estensione alla stessa penale del beneficio della riduzione, consentita nelle ipotesi assunte quali 'tertia comparationis'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della Legge n. 576 del 2 dicembre 1975, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 109/1973.
Ai fini del giudizio di ragionevolezza non puo` instaurarsi una comparazione tra la penale (di cui all'art. 17 della legge n. 576 del 1975) - prevista per ritardato versamento alla tesoreria, da parte delle aziende di credito, delle somme riscosse per delega dei contribuenti - e le sanzioni pecuniarie di diritto tributario o la penale di diritto civile (di cui agli artt. 1382 ss. cod. civ.): sia per la diversa finalita` e natura di detta penale, che consegue all'inadempimento di un'obbligazione privatistica, non equiparabile all'inadempimento relativo alle obbligazioni tributarie verso lo Stato, sia per la sua determinazione in misura fissa effettuata direttamente dal legislatore; difettando,pertanto, i presupposti per l'estensione alla stessa penale del beneficio della riduzione, consentita nelle ipotesi assunte quali 'tertia comparationis'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della Legge n. 576 del 2 dicembre 1975, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 109/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte