Sentenza 209/1988 (ECLI:IT:COST:1988:209)
Massima numero 10447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10446  10448  10449


Titolo
SENT. 209/88 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOMME RISCOSSE DALLE AZIENDE DI CREDITO PER DELEGA DEI CONTRIBUENTI - VERSAMENTO TARDIVO ALLA TESORERIA - PENALE PREVISTA - MISURA - EVENTUALE RIDUZIONE IN CASO DI ERRORI MATERIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 17, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
Non e` irragionevole che il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, abbia stabilito una penale particolarmente elevata, a carico delle aziende di credito, per il ritardo nel versamento alla tesoreria delle somme riscosse per delega dei contribuenti, considerato lo scopo perseguito di precludere la benche` minima eventualita` di movimenti speculativi su somme ingenti appartenenti all'intera collettivita`. Ne` e`, del pari, irragionevole la successiva previsione di sanzioni piu` lievi per l'omissione di versamento se questo e` dovuto a errori materiali, non potendo, d'altro canto, trarsi motivo di violazione del principio di eguaglianza dalla decorrenza temporale delle modificazioni legislative introdotte; per altro verso, in caso di ritardo non imputabile alle aziende di credito, trovando applicazione il d.leg.vo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla sospensione dei termini a causa di eventi eccezionali. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma della Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte