Sentenza 209/1988 (ECLI:IT:COST:1988:209)
Massima numero 10448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 209/88 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOMME RISCOSSE DALLE AZIENDE DI CREDITO PER DELEGA DEI CONTRIBUENTI - RITARDO E OMISSIONE NEL VERSAMENTO ALLA TESORERIA - MANCATA DIFFERENZIAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENALE APPLICABILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 17, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. 209/88 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOMME RISCOSSE DALLE AZIENDE DI CREDITO PER DELEGA DEI CONTRIBUENTI - RITARDO E OMISSIONE NEL VERSAMENTO ALLA TESORERIA - MANCATA DIFFERENZIAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENALE APPLICABILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 17, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
Il mero decorso del tempo costituisce un elemento idoneo a differenziare, in pratica, il trattamento dell'omesso versamento da quello relativo al ritardato versamento alla tesoreria delle somme riscosse dalle aziende di credito per delega dei contribuenti: la differenza di trattamento essendo resa evidente dalla circostanza che la penale prevista continua a maturare nella rilevante misura del 2% della somma riscossa per ogni giorno di ritardo sino al momento del versamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Il mero decorso del tempo costituisce un elemento idoneo a differenziare, in pratica, il trattamento dell'omesso versamento da quello relativo al ritardato versamento alla tesoreria delle somme riscosse dalle aziende di credito per delega dei contribuenti: la differenza di trattamento essendo resa evidente dalla circostanza che la penale prevista continua a maturare nella rilevante misura del 2% della somma riscossa per ogni giorno di ritardo sino al momento del versamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte