Sentenza 50/2021 (ECLI:IT:COST:2021:50)
Massima numero 43744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 30/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43741  43742  43743  43745  43746


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione per motivi corrispondenti a quelli indicati in altro ricorso, cui la delibera di impugnazione fa rinvio - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per la mancata corrispondenza, in relazione al parametro dedotto, dei motivi proposti nel ricorso con quelli indicati nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. La delibera menziona espressamente la violazione, ad opera della disposizione impugnata, dell'art. 120 Cost., richiamando quanto indicato nel ricorso con cui è stata impugnata la corrispondente misura disposta dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2019, di cui riproduce quindi i contenuti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  30/04/2020  n. 1  art. 9  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte