Sentenza 209/1988 (ECLI:IT:COST:1988:209)
Massima numero 10449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 209/88 D. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOMME RISCOSSE DALLE AZIENDE DI CREDITO PER DELEGA DEI CONTRIBUENTI - RITARDO NEL VERSAMENTO ALLA TESORERIA - COMPENSAZIONE DEL DEBITO CON I CREDITI VANTATI VERSO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 17, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. 209/88 D. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SOMME RISCOSSE DALLE AZIENDE DI CREDITO PER DELEGA DEI CONTRIBUENTI - RITARDO NEL VERSAMENTO ALLA TESORERIA - COMPENSAZIONE DEL DEBITO CON I CREDITI VANTATI VERSO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 17, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
La posizione delle aziende di credito delegate alla riscossione e al versamento dei tributi, rispetto all'amministrazione finanziaria, verso cui vantino dei crediti, non e` assimilabile a quella di un comune debitore - che vanti dei crediti verso la controparte del proprio rapporto debitorio e che puo`, di conseguenza, compensare il proprio debito con i crediti vantati - poiche`, mentre il credito dell'amministrazione discende sempre da un inadempimento delle aziende, al contrario quello di queste ultime nei confronti dell'amministrazione discende da un erroneo versamento delle aziende stesse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).
La posizione delle aziende di credito delegate alla riscossione e al versamento dei tributi, rispetto all'amministrazione finanziaria, verso cui vantino dei crediti, non e` assimilabile a quella di un comune debitore - che vanti dei crediti verso la controparte del proprio rapporto debitorio e che puo`, di conseguenza, compensare il proprio debito con i crediti vantati - poiche`, mentre il credito dell'amministrazione discende sempre da un inadempimento delle aziende, al contrario quello di queste ultime nei confronti dell'amministrazione discende da un erroneo versamento delle aziende stesse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, Legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte