Sentenza 211/1988 (ECLI:IT:COST:1988:211)
Massima numero 10452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 211/88 B. PROVINCE AUTONOME - COMPETENZE - DEFINIZIONE CON RINVIO STATUTARIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA - MODIFICHE LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 211/88 B. PROVINCE AUTONOME - COMPETENZE - DEFINIZIONE CON RINVIO STATUTARIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA - MODIFICHE LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia non comporta che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale, ne` impedisce al legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale (o provinciale) che da quella definizione dipendono. - S.nn. 174/1981; 225 e 239/1982; 8/1985.
Il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia non comporta che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale, ne` impedisce al legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale (o provinciale) che da quella definizione dipendono. - S.nn. 174/1981; 225 e 239/1982; 8/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte