Sentenza 211/1988 (ECLI:IT:COST:1988:211)
Massima numero 10452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10451  10453


Titolo
SENT. 211/88 B. PROVINCE AUTONOME - COMPETENZE - DEFINIZIONE CON RINVIO STATUTARIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA - MODIFICHE LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia non comporta che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale, ne` impedisce al legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale (o provinciale) che da quella definizione dipendono. - S.nn. 174/1981; 225 e 239/1982; 8/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte