Sentenza 211/1988 (ECLI:IT:COST:1988:211)
Massima numero 10453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 211/88 C. SANITA' PUBBLICA - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - MALATI DI MENTE - ATTRIBUZIONI E PROVVEDIMENTI DEL SINDACO IN QUALITA' DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE - INCOMPATIBILITA' CON LE COMPETENZE DI PUBBLICA SICUREZZA (ANTERIORMENTE) ATTRIBUITE AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 13 MAGGIO 1978, N. 180, ARTT. 2, ULTIMO COMMA, 3, PRIMO, TERZO, QUARTO E QUINTO COMMA, 4, 5, SECONDO COMMA, 8, SECONDO E TERZO COMMA. - ST. T.A.A. (D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670), ART. 20.
SENT. 211/88 C. SANITA' PUBBLICA - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - MALATI DI MENTE - ATTRIBUZIONI E PROVVEDIMENTI DEL SINDACO IN QUALITA' DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE - INCOMPATIBILITA' CON LE COMPETENZE DI PUBBLICA SICUREZZA (ANTERIORMENTE) ATTRIBUITE AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 13 MAGGIO 1978, N. 180, ARTT. 2, ULTIMO COMMA, 3, PRIMO, TERZO, QUARTO E QUINTO COMMA, 4, 5, SECONDO COMMA, 8, SECONDO E TERZO COMMA. - ST. T.A.A. (D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670), ART. 20.
Testo
Non e` illegittima la ridefinizione e riclassificazione della malattia di mente da parte di leggi successive a quelle genericamente richiamate dall'art. 20 dello Statuto T.A.A., nonche` - in connessione con la stessa evoluzione del trattamento dei malati di mente da problema di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente - il conferimento ai sindaci dei poteri relativi ad accertamenti e a trattamenti sanitari obbligatori; tanto piu` ove si consideri la natura delle attribuzioni conferite, dalla precitata norma statutaria, ai Presidenti delle giunte provinciali, chiamati, quali ufficiali del Governo centrale,ad esercitare "attribuzioni di pubblica sicurezza". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto, quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma Legge 13 maggio 1978, n. 180, in riferimento all'art. 20 st. T.A.A.).
Non e` illegittima la ridefinizione e riclassificazione della malattia di mente da parte di leggi successive a quelle genericamente richiamate dall'art. 20 dello Statuto T.A.A., nonche` - in connessione con la stessa evoluzione del trattamento dei malati di mente da problema di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente - il conferimento ai sindaci dei poteri relativi ad accertamenti e a trattamenti sanitari obbligatori; tanto piu` ove si consideri la natura delle attribuzioni conferite, dalla precitata norma statutaria, ai Presidenti delle giunte provinciali, chiamati, quali ufficiali del Governo centrale,ad esercitare "attribuzioni di pubblica sicurezza". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto, quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma Legge 13 maggio 1978, n. 180, in riferimento all'art. 20 st. T.A.A.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
Altri parametri e norme interposte