Sentenza 212/1988 (ECLI:IT:COST:1988:212)
Massima numero 10454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 212/88. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO - RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI PER L'ESERCIZIO 1979 - RIFERIMENTO ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NELL'ANNO 1977 DALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, ART. 52. - ST. REG. SARDEGNA (LEGGE C. 26 FEBBRAIO 1948, N. 3), ARTT. 4, LETT. H, I, 6 7 E 13.

Testo
L'adozione di un criterio, relativamente rigido, di ripartizione tra le regioni del fondo sanitario per il 1979, fondato cioe` sul principio della spesa effettivamente sostenuta (nel 1977) e non gia` sul fabbisogno finanziario e sulle reali esigenze variabili da regione a regione, pur rientrando nel campo delle scelte discrezionali del legislatore, non puo` considerarsi priva di giustificazione, dato il carattere peculiare del fondo sanitario, istituito al fine di garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata in riferimento agli artt. 4 lett. h, i, 6, 7 e 13 st. reg. Sardegna). - S.nn. 245/1984; 177 e 294/1986; 64/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 13

Altri parametri e norme interposte