Sentenza 213/1988 (ECLI:IT:COST:1988:213)
Massima numero 10455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 213/88. PROVINCE AUTONOME - COMPETENZE LEGISLATIVE - FORMAZIONE PROFESSIONALI - DISCIPLINA DEI REQUISITI - OMESSA CLAUSOLA ESPRESSA DELLA COMPETENZA PROVINCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 31 LUGLIO 1980, N. 613, ART. 11, TERZO COMMA. - ST. T.A.A. (D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670), ARTT. 3, TERZO COMMA, 8 N. 29, 9 N. 10, 16 E 19.

Testo
La norma di cui all'art. 11, terzo comma, del d.P.R. n. 613 del 1980, disponendo che il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. "consente l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali" fa riferimento alle leggi che, secondo la ripartizione delle competenze costituzionalmente disposta, disciplinano i requisiti ritenuti necessari al fine ivi previsto; sicche` - anche in assenza di una espressa clausola di salvezza delle competenze provinciali - le leggi vigenti in materia nelle Province autonome di Trento e Bolzano devono ritenersi, comunque, richiamate dal succitato disposto normativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, comma terzo, d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, sollevata in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 st. T.A.A.). - S.nn. 219/1984; 214/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte