Sentenza 214/1988 (ECLI:IT:COST:1988:214)
Massima numero 10457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10456


Titolo
SENT. 214/88 B. SANITA' PUBBLICA - UFFICI SANITARI DI FRONTIERA - RAPPORTI CON UFFICI REGIONALI PROVINCIALI E LOCALI - POTERE DI DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA SANITA' - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 31 LUGLIO 1980, N. 614, ART. 5. - COST., ART. 76, IN RELAZIONE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, ART.7, QUINTO COMMA.

Testo
La previsione di un potere di coordinamento unitario di uffici (statali e regionali) attraverso direttive ministeriali, non contraddice ma appare strumentale al fine, indicato nella delega legislativa al Governo, di ristrutturare e potenziare su tutto il territorio nazionale il complesso degli uffici sanitari di frontiera. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 7, quinto comma).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 7    co. 5