Sentenza 215/1988 (ECLI:IT:COST:1988:215)
Massima numero 10458
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
10459
Titolo
SENT. 215/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RICORSO REGIONALE - NOTIFICAZIONE ALL'AUTORE DELL'ATTO IMPUGNATO (MINISTRO) ANZICHE' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO. - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39; NORME INTEGRATIVE, ART. 27.
SENT. 215/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RICORSO REGIONALE - NOTIFICAZIONE ALL'AUTORE DELL'ATTO IMPUGNATO (MINISTRO) ANZICHE' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO. - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39; NORME INTEGRATIVE, ART. 27.
Testo
Al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale - organi ai quali spetta, per legge, il potere di rappresentare in giudizio le parti del conflitto di attribuzione tra enti, ovvero, rispettivamente, lo Stato o la Regione - deve essere notificato il ricorso per conflitto; sicche` l'eventuale notificazione a organi diversi, e, in ispecie, all'autore dell'atto impugnato - applicando impropriamente regole del processo amministrativo, in cui sono parti le singole amministrazioni, non gia` lo Stato quale soggetto complessivo - comporta l'inammissibilita` (non sanabile) del ricorso, anche nell'ipotesi di intervenuta costituzione della controparte, tanto piu` se questa abbia la sola finalita` di eccepire l'inammissibilita` del ricorso per notificazione ad organo diverso da quello dovuto. - S.nn. 6/1957; 172/1983; O.n. 245/86. - S.nn. 44/1958; 18 e 110/1970. - S.n. 97/1967.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale - organi ai quali spetta, per legge, il potere di rappresentare in giudizio le parti del conflitto di attribuzione tra enti, ovvero, rispettivamente, lo Stato o la Regione - deve essere notificato il ricorso per conflitto; sicche` l'eventuale notificazione a organi diversi, e, in ispecie, all'autore dell'atto impugnato - applicando impropriamente regole del processo amministrativo, in cui sono parti le singole amministrazioni, non gia` lo Stato quale soggetto complessivo - comporta l'inammissibilita` (non sanabile) del ricorso, anche nell'ipotesi di intervenuta costituzione della controparte, tanto piu` se questa abbia la sola finalita` di eccepire l'inammissibilita` del ricorso per notificazione ad organo diverso da quello dovuto. - S.nn. 6/1957; 172/1983; O.n. 245/86. - S.nn. 44/1958; 18 e 110/1970. - S.n. 97/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27