Sentenza 50/2021 (ECLI:IT:COST:2021:50)
Massima numero 43745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
09/02/2021; Decisione del
09/02/2021
Deposito del 30/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Inclusione del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari - Interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Inclusione del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari - Interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 9, comma 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 che - nel riprodurre in modo pressoché letterale le disposizioni dettate dal comma 3 dell'abrogato art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 - secondo cui il protocollo d'intesa per la definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, è sottoscritto non solo dal Rettore dell'Università degli Studi e dal Commissario ad acta, ma anche dal Presidente della Giunta regionale. La norma regionale interferisce oggettivamente con le funzioni e i compiti demandati al commissario ad acta, poiché la delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, con cui quest'ultimo è stato nominato, attribuisce solo ad esso - e non anche al Presidente della Regione - l'incarico di definire e stipulare il protocollo d'intesa con l'Università, in coerenza con la normativa vigente. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 166 del 2020, n. 94 del 2019 e n. 190 del 2017).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 9, comma 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 che - nel riprodurre in modo pressoché letterale le disposizioni dettate dal comma 3 dell'abrogato art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 - secondo cui il protocollo d'intesa per la definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, è sottoscritto non solo dal Rettore dell'Università degli Studi e dal Commissario ad acta, ma anche dal Presidente della Giunta regionale. La norma regionale interferisce oggettivamente con le funzioni e i compiti demandati al commissario ad acta, poiché la delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, con cui quest'ultimo è stato nominato, attribuisce solo ad esso - e non anche al Presidente della Regione - l'incarico di definire e stipulare il protocollo d'intesa con l'Università, in coerenza con la normativa vigente. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 166 del 2020, n. 94 del 2019 e n. 190 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
30/04/2020
n. 1
art. 9
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte