Sentenza 218/1988 (ECLI:IT:COST:1988:218)
Massima numero 10464
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 218/88. CAVE E TORBIERE - POTERI DI POLIZIA - SOSPENSIONE CAUTELARE DI LAVORI PERICOLOSI (O EFFETTUATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE) E PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NELLE CAVE - INERENZA ALLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE - SPETTANZA DEGLI STESSI POTERI ALLE REGIONI - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, PER LO STATO, DA FUNZIONARI DEL CORPO DELLE MINIERE E DALL'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA. - PROVVEDIMENTI 6 AGOSTO 1986 E 9 AGOSTO 1986 DI FUNZIONARI DEL CORPO DELLE MINIERE - DISTRETTO DI PADOVA; ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE 4 LUGLIO 1986 E NOTE 7 E 14 LUGLIO 1986 E 7 SETTEMBRE 1986 DEL CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA. - COST., ARTT. 117 E 118; D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 62, TERZO COMMA.
SENT. 218/88. CAVE E TORBIERE - POTERI DI POLIZIA - SOSPENSIONE CAUTELARE DI LAVORI PERICOLOSI (O EFFETTUATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE) E PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NELLE CAVE - INERENZA ALLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE - SPETTANZA DEGLI STESSI POTERI ALLE REGIONI - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, PER LO STATO, DA FUNZIONARI DEL CORPO DELLE MINIERE E DALL'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA. - PROVVEDIMENTI 6 AGOSTO 1986 E 9 AGOSTO 1986 DI FUNZIONARI DEL CORPO DELLE MINIERE - DISTRETTO DI PADOVA; ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE 4 LUGLIO 1986 E NOTE 7 E 14 LUGLIO 1986 E 7 SETTEMBRE 1986 DEL CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI PADOVA. - COST., ARTT. 117 E 118; D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 62, TERZO COMMA.
Testo
Tanto i poteri di sospensione dei lavori di escavazione (artt. 675 e 112 d.P.R. n. 128/1959) quanto quelli relativi all'impiego degli esplosivi (artt. 124 e ss., 296 ss. d.P.R. n. 128/1959) rientrano nella polizia amministrativa delle cave, con la finalita` di prevenzione o di repressione,dirette ad evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, nello svolgimento dell'attivita` di coltivazione delle cave: poteri la cui rilevanza si esaurisce, percio`, all'interno delle attribuzioni regionali concernenti la materia delle "cave e torbiere" (artt. 117 e 118 Cost.) - di cui costituiscono funzione accessoria -, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza, la cui cura spetta allo Stato attraverso la preservazione dell'ordine pubblico. Non irragionevolmente, quindi, il legislatore li ha classificati all'interno delle funzioni di polizia amministrativa trasferite alle regioni (art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977), anziche` tra i poteri di polizia di sicurezza pubblica rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (art. 4 d.P.R. n. 616/1977). (Spettanza alle regioni delle competenze di cui agli artt. 112, 124 ss., 296 ss., 675 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, annullamento conseguente dei provvedimenti adottati, per lo Stato, da funzionari del Corpo delle miniere del distretto di Padova). - S.n. 77/1987.
Tanto i poteri di sospensione dei lavori di escavazione (artt. 675 e 112 d.P.R. n. 128/1959) quanto quelli relativi all'impiego degli esplosivi (artt. 124 e ss., 296 ss. d.P.R. n. 128/1959) rientrano nella polizia amministrativa delle cave, con la finalita` di prevenzione o di repressione,dirette ad evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, nello svolgimento dell'attivita` di coltivazione delle cave: poteri la cui rilevanza si esaurisce, percio`, all'interno delle attribuzioni regionali concernenti la materia delle "cave e torbiere" (artt. 117 e 118 Cost.) - di cui costituiscono funzione accessoria -, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza, la cui cura spetta allo Stato attraverso la preservazione dell'ordine pubblico. Non irragionevolmente, quindi, il legislatore li ha classificati all'interno delle funzioni di polizia amministrativa trasferite alle regioni (art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977), anziche` tra i poteri di polizia di sicurezza pubblica rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (art. 4 d.P.R. n. 616/1977). (Spettanza alle regioni delle competenze di cui agli artt. 112, 124 ss., 296 ss., 675 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, annullamento conseguente dei provvedimenti adottati, per lo Stato, da funzionari del Corpo delle miniere del distretto di Padova). - S.n. 77/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte