Sentenza 219/1988 (ECLI:IT:COST:1988:219)
Massima numero 10465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
10466
Titolo
SENT. 219/88 A. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLI MINERALI - EVASIONE D'IMPOSTA - CONCORRENTI NEL REATO DIVERSI DAL PRODUTTORE O IMPORTATORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA EVASA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 28 FEBBRAIO 1939, N. 334, CONV. IN LEGGE 2 GIUGNO 1939, N. 739, ARTT. 23 E 23-TER; D.L. 5 MAGGIO 1957 N. 271, CONV. IN LEGGE 2 LUGLIO 1957 N. 474, ARTT. 12 E 15. - COST., ART. 53.
SENT. 219/88 A. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLI MINERALI - EVASIONE D'IMPOSTA - CONCORRENTI NEL REATO DIVERSI DAL PRODUTTORE O IMPORTATORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA EVASA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 28 FEBBRAIO 1939, N. 334, CONV. IN LEGGE 2 GIUGNO 1939, N. 739, ARTT. 23 E 23-TER; D.L. 5 MAGGIO 1957 N. 271, CONV. IN LEGGE 2 LUGLIO 1957 N. 474, ARTT. 12 E 15. - COST., ART. 53.
Testo
L'obbligo di pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha carattere tributario anche nei confronti dei concorrenti nel reato di evasione dell'imposta stessa diversi dal produttore o importatore, in quanto la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti coloro la cui posizione sia (com'e` nella specie) comunque ed a qualsiasi titolo sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi medesimi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 23 e 23-ter, r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15, d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, in quanto il previsto obbligo di pagamento dell'imposta evasa a carico dei concorrenti nel reato di evasione prescinderebbe dalla capacita` contributiva di questi ultimi).
L'obbligo di pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha carattere tributario anche nei confronti dei concorrenti nel reato di evasione dell'imposta stessa diversi dal produttore o importatore, in quanto la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti coloro la cui posizione sia (com'e` nella specie) comunque ed a qualsiasi titolo sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi medesimi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 23 e 23-ter, r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15, d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, in quanto il previsto obbligo di pagamento dell'imposta evasa a carico dei concorrenti nel reato di evasione prescinderebbe dalla capacita` contributiva di questi ultimi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte