Sentenza 219/1988 (ECLI:IT:COST:1988:219)
Massima numero 10466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10465


Titolo
SENT. 219/88 B. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLI MINERALI - EVASIONE D'IMPOSTA - CONCORRENTI NEL REATO DIVERSI DAL PRODUTTORE O IMPORTATORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA EVASA - NECESSITA' DI PREVIO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 28 FEBBRAIO 1939 N. 334, CONV. IN LEGGE 2 GIUGNO 1939 N. 739, ART. 23. - COST., ART. 27, COMMA SECONDO.

Testo
Dall'evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali discende, nei confronti dei concorrenti nel reato (diversi dal produttore o importatore), un'obbligazione tributaria per la cui attuazione l'Amministrazione finanziaria ben puo` agire indipendentemente dal corso del processo penale, in quanto - conformemente alla regola generale - sull'esito di quest'ultimo non incide la decisione del processo tributario. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, impugnato in quanto, imponendo il pagamento dell'imposta indipendentemente da una sentenza irrevocabile del giudice penale, violerebbe la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte