Sentenza 220/1988 (ECLI:IT:COST:1988:220)
Massima numero 10467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10468  10469  10470  10471  10472


Titolo
SENT. 220/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - SOGGETTI LEGITTIMATI. - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ARTT. 23 E 25, COMMA SECONDO; NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ARTT. 2 E 3.

Testo
Nei giudizi di legittimita` costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte soltanto le parti del giudizio a quo che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica (artt. 25, comma secondo, e 23 l. 11 marzo 1953 n. 87; artt. 2 e 3, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3