Sentenza 220/1988 (ECLI:IT:COST:1988:220)
Massima numero 10468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 220/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - LIMITAZIONE ALL'80% DELLO STIPENDIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3 E 38; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 7, COMMA PRIMO; LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75. - COST., ART. 3.
SENT. 220/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - LIMITAZIONE ALL'80% DELLO STIPENDIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3 E 38; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 7, COMMA PRIMO; LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75. - COST., ART. 3.
Testo
Non sono comparabili, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di eguaglianza, i sistemi riguardanti, nel loro complesso, i rapporti di lavoro pubblico e privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto; ne`, del pari, sono comparabili i regimi riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali, stabilendo, cosi`, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i lavoratori privati e per i dipendenti degli enti pubblici substatali di cui alla l. n. 70 del 1975). - indirizzo consolidato (S. nn. 82/1973, 26/1980, 68/1980, 185/1981, 125/1982, 46/1983, 40/1986).
Non sono comparabili, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di eguaglianza, i sistemi riguardanti, nel loro complesso, i rapporti di lavoro pubblico e privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto; ne`, del pari, sono comparabili i regimi riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali, stabilendo, cosi`, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i lavoratori privati e per i dipendenti degli enti pubblici substatali di cui alla l. n. 70 del 1975). - indirizzo consolidato (S. nn. 82/1973, 26/1980, 68/1980, 185/1981, 125/1982, 46/1983, 40/1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte