Sentenza 220/1988 (ECLI:IT:COST:1988:220)
Massima numero 10471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10467  10468  10469  10470  10472


Titolo
SENT. 220/88 E. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1032, ARTT. 3 E 38; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 7, COMMA PRIMO; LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75. - COST., ART. 3.

Testo
Pur se e` auspicabile che si consolidi la tendenza ad assorbire nello stipendio l'indennita` integrativa speciale - in modo da evitare la discrasia ora esistente tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennita` di buonuscita E.N.P.A.S. - la determinazione della base retributiva utile ai fini dei trattamento di quiescenza rientra comunque nella discrezionalita` del legislatore, e cio` preclude la valutazione di legittimita` costituzionale delle relative norme non solo con riferimento all'art.3 Cost., ma anche in relazione agli artt. 36 e 38. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento ai parametri citati e relativa agli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 - come modificati dall'art. 7, comma primo, l. 29 aprile 1976 n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75, nella parte in cui escludono l'indennita` integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita` di buonuscita dei dipendenti statali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte