Sentenza 221/1988 (ECLI:IT:COST:1988:221)
Massima numero 10473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 221/88. REGIONE LIGURIA - CAVE E TORBIERE - COLTIVAZIONI IN CORSO - PROSECUZIONE - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - NECESSITA' DI CONCESSIONE COMUNALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LIGURIA 10 APRILE 1979, N. 12, ART. 11. - COST., ARTT. 5, 117, 128; LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10.

Testo
Anche ad ammettere che in materia urbanistica viga il principio della riserva ai Comuni dei relativi provvedimenti autorizzatori o concessori, tale principio non potrebbe in alcun modo estendersi alla distinta materia delle cave e torbiere, autonomamente prevista dall'art. 117 Cost. tra quelle rientranti nella competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie; cio` non esclude, peraltro, la possibilita` di intese o altre forme di cooperazione tra Regioni e Comuni, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine di realizzare una coordinata politica del territorio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, 117 e 128 Cost. ed in relazione all'art. 1, l. 28 gennaio 1977, n. 10 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, l. reg. Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in quanto, per la prosecuzione delle attivita` estrattive in corso, prevede la sola autorizzazione regionale, riducendo le competenze comunali alla comunicazione di osservazioni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte

legge  29/01/1977  n. 10  art. 0