Ordinanza 51/2021 (ECLI:IT:COST:2021:51)
Massima numero 43681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/03/2021;  Decisione del  10/03/2021
Deposito del 30/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Caccia - Norme della Regione Puglia - Mobilità venatoria gratuita dei cacciatori in ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 33 del 2019, che inserisce il comma 6-bis all'art. 11 della legge reg. Puglia n. 59 del 2017. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che lo ius superveniens ha modificato la norma impugnata nei termini auspicati).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 226 del 2020, n. 244 del 2018, n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 223 del 2017, n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  05/07/2019  n. 33  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  20/12/2017  n. 59  art. 11  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23