Ordinanza 226/1988 (ECLI:IT:COST:1988:226)
Massima numero 10479
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 226/88. REGIONE LOMBARDIA - ENTI LOCALI DI ASSISTENZA SANITARIA - CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DI MILANO - SCIOGLIMENTO DEL COMITATO AMMINISTRATIVO E NOMINA DI COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE - ANNULLAMENTO DELLA RELATIVA DELIBERA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - OMESSA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE VIOLATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
L'omessa indicazione, in sede di ricorso, delle disposizioni della Costituzione (o di leggi costituzionali) che - direttamente o per violazione di norme interposte - si assumono violate, rende manifestamente inammissibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti. (Manifesta inammissibilita` del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia avverso l'atto di annullamento, da parte della Commissione statale di controllo, di una delibera di Giunta concernente lo scioglimento del Comitato amministrativo del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente). (Nella specie, la Regione lamentava sostanzialmente la violazione dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1980 n. 10).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte