Ordinanza 229/1988 (ECLI:IT:COST:1988:229)
Massima numero 10482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 229/88. REATI MILITARI - LESIONI PERSONALI - PROCEDIBILITA' A RICHIESTA - CONDIZIONE - MALATTIA NON SUPERIORE A GIORNI DIECI (ANZICHE' VENTI) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MIL. PACE, ARTT. 223 E 260; LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689, ART. 91. - COST., ARTT. 3, 32.

Testo
Tra la querela e la richiesta di procedimento non esiste omogeneita`, atteso che "il primo istituto e` inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 223 e 260, cod. pen. mil. di pace, e 91, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - in quanto, mentre il reato comune di lesione personale volontaria e` perseguibile a querela se comporta una malattia non superiore a venti giorni, l'analogo reato militare e` perseguibile a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte