Ordinanza 230/1988 (ECLI:IT:COST:1988:230)
Massima numero 10483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 230/88. IDROCARBURI - OLII MINERALI - SCORTE - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO - OBBLIGO, PENALMENTE SANZIONATO, PER GLI IMPRENDITORI DEL SETTORE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - LEGGE 10 FEBBRAIO 1981, N. 22, ART. 1; LEGGE 23 DICEMBRE 1983, N. 731. - COST., ARTT. 3, 53.
ORD. 230/88. IDROCARBURI - OLII MINERALI - SCORTE - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO - OBBLIGO, PENALMENTE SANZIONATO, PER GLI IMPRENDITORI DEL SETTORE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - LEGGE 10 FEBBRAIO 1981, N. 22, ART. 1; LEGGE 23 DICEMBRE 1983, N. 731. - COST., ARTT. 3, 53.
Testo
Spetta al giudice a quo - cui vanno pertanto restituiti gli atti - valutare se sussista, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza della proposta questione incidentale di legittimita` costituzionale. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e concernente l'art. 1, L. 10 febbraio 1981, n. 22, modificato con L. 23 dicembre 1983, n. 731, in quanto impone, agli imprenditori del settore dei prodotti petroliferi, l'obbligo, penalmente sanzionato, di costituire e mantenere un rilevante ammontare di scorte di tali prodotti. L'art. 2 della sopravvenuta L. 10 marzo 1986, n. 61, ha, peraltro, abrogato la disposizione denunciata con effetto dall'1 marzo 1986).
Spetta al giudice a quo - cui vanno pertanto restituiti gli atti - valutare se sussista, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza della proposta questione incidentale di legittimita` costituzionale. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e concernente l'art. 1, L. 10 febbraio 1981, n. 22, modificato con L. 23 dicembre 1983, n. 731, in quanto impone, agli imprenditori del settore dei prodotti petroliferi, l'obbligo, penalmente sanzionato, di costituire e mantenere un rilevante ammontare di scorte di tali prodotti. L'art. 2 della sopravvenuta L. 10 marzo 1986, n. 61, ha, peraltro, abrogato la disposizione denunciata con effetto dall'1 marzo 1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte