Sentenza 233/1988 (ECLI:IT:COST:1988:233)
Massima numero 10488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10486  10487


Titolo
SENT. 233/88 C. REGIONE PUGLIA - PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - GIA' ASSUNTO A CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, INQUADRATO IN RUOLO A DOMANDA - PROGRESSIONE ECONOMICA ACCELERATA - DECORRENZA DALLA PRESA DI SERVIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REG. PUGLIA 29 LUGLIO 1978 - 14 FEBBRAIO 1979. - COST., ART. 97.

Testo
E' del tutto irragionevole l'estensione del beneficio della decorrenza della progressione economica, dalla data della presa di servizio - gia` previsto per il personale di ruolo inizialmente comandato presso la regione - in favore dei dipendenti dei gruppi consiliari, ovvero di coloro che erano originariamente in una posizione ben diversa da quella ricoperta dai "comandati" in quanto legati all'amministrazione regionale da un rapporto di diritto privato, e consentendo dunque agli stessi dipendenti la valutazione, ai fini del trattamento economico, del servizio prestato in tale veste. Pertanto e` costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio del buon andamento della p.a. (art. 97), la legge reg. Puglia approvata il 29 luglio 1978 e riapprovata il 14 febbraio 1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte