Sentenza 3/2025 (ECLI:IT:COST:2025:3)
Massima numero 46575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  11/12/2024;  Decisione del  11/12/2024
Deposito del 23/01/2025; Pubblicazione in G. U. 29/01/2025
Massime associate alla pronuncia:  46571  46572  46573  46574


Titolo
Elezioni – Elezioni regionali – Utilizzo delle tecnologie digitali riconosciute dall’ordinamento nell’attività delle amministrazioni – Applicabilità al procedimento elettorale preparatorio di sottoscrizione delle liste dei candidati al consiglio regionale – Estensione della possibilità, già accordata al procedimento referendario e di iniziativa legislativa popolare, di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, alla luce sia del riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia della certezza della provenienza della firma derivante dagli obblighi di uso personale e di custodia del dispositivo – Limiti – Tutela del principio democratico di rappresentatività popolare e della governabilità – Necessità di un intervento di sistema del legislatore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni statali che non prevedono la possibilità, per l’elettore affetto da un grave impedimento fisico tale da non consentire l’apposizione di una firma autografa, o al quale sia riconosciuto l’esercizio del voto domiciliare, di ricorrere alla firma elettronica qualificata per sottoscrivere liste di candidati alle elezioni regionali). (Classif. 093009).

Testo

Il riconoscimento delle potenzialità delle nuove tecnologie digitali anche nell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e l’utilizzo delle firme elettroniche non porta, di per sé, a contraddire l’esigenza di tutelare beni funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato; anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l’espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati.

Le esigenze di certezza della provenienza delle firme nel procedimento elettorale preparatorio vengono adeguatamente tutelate – come è stato previsto per la raccolta delle firme per il referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare, senza necessità di autentica di firma (art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020) – anche mediante la firma elettronica qualificata: concorrono a tale risultato sia l’associazione, a tale tipologia di firma, di un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia l’obbligo, per il titolare, di custodia del dispositivo e di utilizzo personale dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 1, CAD.

(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Civitavecchia generano una dinamica normativa in contrasto con i principi personalista e di eguaglianza, anche sostanziale, nonché con i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. Le persone non in grado di apporre una firma autografa, ma capaci di apporne una elettronica, qualificata o digitale, infatti, sono costrette a ricorrere alla più gravosa e complessa dichiarazione di cui all’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, che richiede due testimoni e un soggetto abilitato alla verbalizzazione – con il paradossale effetto che l’ordinamento, anziché rimuovere l’ostacolo, genera una discriminazione, imponendo un aggravio procedimentale non necessario né proporzionato, nel quadro di una procedura oggi non più rispettosa dei precetti costituzionali. L’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, del resto, può essere ormai soddisfatta in modalità elettronica anche per l’elettore con disabilità: per superare il vulnus causato dalle prescrizioni colpite, questa possibilità deve essere riconosciuta sia alle persone che versano nelle condizioni previste per il voto domiciliare, di cui all’art. 1 del d.l. n. 1 del 2006, come conv., in base a idonea certificazione di infermità, sia, in ragione dell’eadem ratio che li accomuna, a tutti i casi in cui sussista l’impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa. Una prospettiva più ampia, che superi in via generalizzata il divieto concernente le consultazioni elettorali e derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6, CAD, è rimessa, invece, alla valutazione discrezionale del legislatore). (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45985; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 186/2020 - mass. 43203 e 43204; S. 254/2019 - mass. 41767 e 41770).



Atti oggetto del giudizio

legge  17/02/1968  n. 108  art. 9  co. 3

decreto legislativo  07/03/2005  n. 82  art. 2  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte