Sentenza 234/1988 (ECLI:IT:COST:1988:234)
Massima numero 10489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/02/1988; Decisione del
24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 234/88. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA RIPARTITA - ORDINAMENTO DEI COMUNI - INTRODUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO AL SINDACO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. -LEGGE REG. TRENTINO ALTO ADIGE RIAPPROVATA IL 29 GENNAIO 1981. -STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ART. 5, N.1.
SENT. 234/88. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA RIPARTITA - ORDINAMENTO DEI COMUNI - INTRODUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO AL SINDACO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. -LEGGE REG. TRENTINO ALTO ADIGE RIAPPROVATA IL 29 GENNAIO 1981. -STATUTO TRENTINO ALTO ADIGE, ART. 5, N.1.
Testo
Non sussiste alcuna omogeneita`, se pure con riferimento al solo regime previdenziale, tra la posizione dei sindaci e quella dei titolari di cariche elettive inserite in organi costituzionali o preposti ad organi dotati di una particolare autonomia politica e legislativa, i quali godono di uno speciale 'status' giuridico e di un altrettanto peculiare trattamento economico e previdenziale; ne` e` consentito al legislatore regionale di stabilire, nell'esercizio della propria competenza concorrente nella materia "ordinamento dei comuni", una deroga alla generale esclusione dell'assegno vitalizio ai sindaci, deroga che determinerebbe un'inammissibile disparita` di trattamento fra i titolari di un medesimo ufficio, chiamati, tra l'altro, con riferimento ad alcune funzioni, ad operare come organo dello Stato. Pertanto e` costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 5, n. 1, dello Statuto del Trentino Alto Adige, la legge della Regione Trentino Alto Adige, riapprovata il 29 gennaio 1981, che introduce l'assegno vitalizio al Sindaco. - v. S. n. 292/1987.
Non sussiste alcuna omogeneita`, se pure con riferimento al solo regime previdenziale, tra la posizione dei sindaci e quella dei titolari di cariche elettive inserite in organi costituzionali o preposti ad organi dotati di una particolare autonomia politica e legislativa, i quali godono di uno speciale 'status' giuridico e di un altrettanto peculiare trattamento economico e previdenziale; ne` e` consentito al legislatore regionale di stabilire, nell'esercizio della propria competenza concorrente nella materia "ordinamento dei comuni", una deroga alla generale esclusione dell'assegno vitalizio ai sindaci, deroga che determinerebbe un'inammissibile disparita` di trattamento fra i titolari di un medesimo ufficio, chiamati, tra l'altro, con riferimento ad alcune funzioni, ad operare come organo dello Stato. Pertanto e` costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 5, n. 1, dello Statuto del Trentino Alto Adige, la legge della Regione Trentino Alto Adige, riapprovata il 29 gennaio 1981, che introduce l'assegno vitalizio al Sindaco. - v. S. n. 292/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte