Sentenza 235/1988 (ECLI:IT:COST:1988:235)
Massima numero 10490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10491  10492


Titolo
SENT. 235/88 A. DIRITTI INVIOLABILI - DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - DISCIPLINA REGIONALE DEL SUO ESERCIZIO - LIMITI. - COST., ARTT. 2, 51.

Testo
E' proprio dei diritti inviolabili di essere automaticamente incorporati, quanto meno nel loro contenuto essenziale, anche negli ordinamenti giuridici autonomi, speciali o comunque diversi da quello statale. La natura di diritto politico fondamentale riconosciuto e garantito con i caratteri propri dell'inviolabilita` (ex art. 2 Cost.) propria del diritto di elettorato passivo, costituisce un preciso limite alla possibilita` del legislatore regionale di disciplinarne l'esercizio, pur nell'ambito di una competenza di tipo esclusivo. Questi non puo`, infatti, disporre deroghe ai principi vigenti nell'ordinamento generale (statale), se non in presenza di situazioni del tutto peculiari alla regione e, in ogni caso, in modo che non ne risultino irragionevoli discriminazioni nel godimento del diritto o restrizioni non giustificate dal fine di garantire interessi generali meritevoli di tutela costituzionale. - v. anche in materia S. nn. 105/1957, 26/1965, 60/1966; 108/1969; 189/1971; 45/1977; 171/1984; 20 e 162/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte