Sentenza 235/1988 (ECLI:IT:COST:1988:235)
Massima numero 10491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/02/1988; Decisione del
24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Titolo
SENT. 235/88 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PREESISTENTI ALL'ELEZIONE - SANZIONE DELLA NULLITA' DALLA CARICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 235/88 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PREESISTENTI ALL'ELEZIONE - SANZIONE DELLA NULLITA' DALLA CARICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La norma regionale che dispone per le cause di incompatibilita` preesistenti all'elezione la sanzione della nullita` dell'elezione stessa, anziche` la decadenza dalla carica (ove non sia rimosso, entro un certo termine, il motivo di incompatibilita`), riserva un trattamento deteriore all'eletto in un comune siciliano - rispetto a chi e` eletto in un altro comune in base alla legislazione statale -; trattamento, che oltre a non essere giustificato da alcuna peculiarita` propria della regione interessata, appare del tutto irragionevole ed incongruente rispetto alla 'ratio'dell'istituto dell'incompatibilita`, determinando un'arbitraria equiparazione di quest'ultima al distinto istituto dell'ineleggibilita`. Nella parte in cui prevede, per le cause di incompatibilita` preesistenti all'elezione, la sanzione della nullita` dell'elezione, anziche` quella della decadenza dalla carica, e`, quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 175, comma primo, d.lg.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6.
La norma regionale che dispone per le cause di incompatibilita` preesistenti all'elezione la sanzione della nullita` dell'elezione stessa, anziche` la decadenza dalla carica (ove non sia rimosso, entro un certo termine, il motivo di incompatibilita`), riserva un trattamento deteriore all'eletto in un comune siciliano - rispetto a chi e` eletto in un altro comune in base alla legislazione statale -; trattamento, che oltre a non essere giustificato da alcuna peculiarita` propria della regione interessata, appare del tutto irragionevole ed incongruente rispetto alla 'ratio'dell'istituto dell'incompatibilita`, determinando un'arbitraria equiparazione di quest'ultima al distinto istituto dell'ineleggibilita`. Nella parte in cui prevede, per le cause di incompatibilita` preesistenti all'elezione, la sanzione della nullita` dell'elezione, anziche` quella della decadenza dalla carica, e`, quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 175, comma primo, d.lg.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte