Sentenza 235/1988 (ECLI:IT:COST:1988:235)
Massima numero 10492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10490  10491


Titolo
SENT. 235/88 C. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - ELEZIONI COMUNALI - ELETTI CHE VERSINO IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' - DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA CARICA - ASSENZA DI GARANZIE PROCEDURALI CONFORMI AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La mancata previsione nella legislazione siciliana di un sistema di garanzie procedurali per la dichiarazione di decadenza dalla carica, corrispondente al principio di un "giusto procedimento" (art. 24 Cost.) e altresi` conforme ai principi della legislazione statale (art. 7, commi terzo e ottavo, L. 23 aprile 1981, n. 154), determina un'illegittima disparita` di trattamento nel godimento del diritto fondamentale di elettorato passivo, in danno degli eletti nei consigli comunali della Sicilia che versino in una situazione di incompatibilita` prevista dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. - l'art. 175, ultimo comma, del d.lg.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 nella parte in cui non prevede un procedimento di dichiarazione di decadenza dalla carica conforme ai principi di cui all'art. 7, commi 3-8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte