Sentenza 236/1988 (ECLI:IT:COST:1988:236)
Massima numero 10493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 236/88. REGIONE VENETO - PERSONALE ASSUNTO A CONCORSO O IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N, 482 - ESTENSIONE DEI BENEFICI DI PROGRESSIONE ECONOMICA PREVISTI PER IL PERSONALE DI PRIMO IMPIANTO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - LEGGE REG. VENETO RIAPPROVATA IL 21 MARZO 1978. - COST., ARTT. 3, 97, 117.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, qualora intervenga, successivamente alla proposizione del ricorso in via principale, una legge che disciplini diversamente la materia oggetto della legge regionale impugnata. (Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 117 - della legge reg. Veneto riapprovata il 21 aprile 1978, deununziata in quanto estende al personale assunto a concorso o in applicazione della legge n. 482 del 1968 i benefici della progressione economica previsti per il personale di primo impianto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte