Sentenza 238/1988 (ECLI:IT:COST:1988:238)
Massima numero 10495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/02/1988; Decisione del
24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Titolo
SENT. 238/88 A. REGIONE CALABRIA E REGIONE CAMPANIA - PERSONALE DIPENDENTE ULTRASESSANTACINQUENNE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL PERIODO NECESSARIO A CONSEGUIRE IL TRATTAMENTO DI PENSIONE E NON OLTRE IL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. CALABRIA RIAPPROVATA IL 31 LUGLIO 1986; LEGGE REG. CAMPANIA RIAPPROVATA IL 9 DICEMBRE 1986. - COST., ARTT. 38,117.
SENT. 238/88 A. REGIONE CALABRIA E REGIONE CAMPANIA - PERSONALE DIPENDENTE ULTRASESSANTACINQUENNE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL PERIODO NECESSARIO A CONSEGUIRE IL TRATTAMENTO DI PENSIONE E NON OLTRE IL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. CALABRIA RIAPPROVATA IL 31 LUGLIO 1986; LEGGE REG. CAMPANIA RIAPPROVATA IL 9 DICEMBRE 1986. - COST., ARTT. 38,117.
Testo
E' principio vigente nella legislazione statale, sebbene affermato in via generale per il settore privato e in misura circoscritta per quello pubblico, che il limite massimo dell'eta` lavorativa possa essere eccezionalmente derogato a fini assicurativi o previdenziali, in quanto il mantenimento in servizio dei lavoratori per il tempo necessario a conseguire il diritto al trattamento di pensione corrisponde a un interesse tutelato dalla Costituzione (art. 38, comma secondo) e riferibile a tutti i lavoratori dipendenti, siano essi inseriti in un rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato; di guisa che anche il legislatore regionale e` legittimato a disporre per i propri dipendenti una deroga al limite di eta` per il collocamento a riposo, quando cio` sia dettato da una precisa esigenza di equita` sociale e al fine di conferire il massimo di effettivita` alla garanzia del diritto alla pensione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. - della legge reg. Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986 e della legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, le quali prevedono il mantenimento in servizio, a domanda, dei dipendenti ultrasessantacinquenni per il periodo strettamente necessario per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione e non oltre il settantesimo anno di eta`). - In tema di tendenza alla omogeneizzazione del rapporto pubblico con quello privato S. nn. 155/1969; 5/1971; 30/1976; 193/1981; 40/1986. - In tema di principi fondamentali S. n. 36/1977.
E' principio vigente nella legislazione statale, sebbene affermato in via generale per il settore privato e in misura circoscritta per quello pubblico, che il limite massimo dell'eta` lavorativa possa essere eccezionalmente derogato a fini assicurativi o previdenziali, in quanto il mantenimento in servizio dei lavoratori per il tempo necessario a conseguire il diritto al trattamento di pensione corrisponde a un interesse tutelato dalla Costituzione (art. 38, comma secondo) e riferibile a tutti i lavoratori dipendenti, siano essi inseriti in un rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato; di guisa che anche il legislatore regionale e` legittimato a disporre per i propri dipendenti una deroga al limite di eta` per il collocamento a riposo, quando cio` sia dettato da una precisa esigenza di equita` sociale e al fine di conferire il massimo di effettivita` alla garanzia del diritto alla pensione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. - della legge reg. Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986 e della legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, le quali prevedono il mantenimento in servizio, a domanda, dei dipendenti ultrasessantacinquenni per il periodo strettamente necessario per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione e non oltre il settantesimo anno di eta`). - In tema di tendenza alla omogeneizzazione del rapporto pubblico con quello privato S. nn. 155/1969; 5/1971; 30/1976; 193/1981; 40/1986. - In tema di principi fondamentali S. n. 36/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte