Ricorso in via principale - Argomentazione sintetica, ma sufficientemente chiara, dei motivi di censura - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 26, 8, comma 18, e 9, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per genericità delle censure. Pur nell'evidente essenzialità dell'argomentazione, da una lettura complessiva del ricorso emerge in termini sintetici, ma sufficientemente chiari, la denuncia dell'irragionevole limitazione della platea dei beneficiari degli interventi regionali - di cui pertanto si chiede l'estensione, attraverso l'eliminazione dei criteri limitativi introdotti -, in contrasto sia con il divieto di discriminazione, sia con il principio di sussidiarietà orizzontale. Le censure del ricorrente superano dunque quella soglia minima di chiarezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 201 del 2018).
Secondo il costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva, indicando le ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso, l'impugnativa proposta è ammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 194 del 2020 e n. 187 del 2020).