Sentenza 239/1988 (ECLI:IT:COST:1988:239)
Massima numero 10499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/02/1988; Decisione del
24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
10498
Titolo
SENT. 239/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - FASE DELLA TRATTAZIONE ORALE AVANTI LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA - ASSENZA DI GARANZIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 112, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24, COMMA SECONDO.
SENT. 239/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - FASE DELLA TRATTAZIONE ORALE AVANTI LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA - ASSENZA DI GARANZIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 112, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24, COMMA SECONDO.
Testo
Pur essendo stata espressamente riconosciuta, da parte del legislatore (v. Legge n. 93/1983),l'esigenza di garantire il diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, in presenza di un'ampia devoluzione a successivi interventi legislativi, e ad autonomi o conseguenti procedimenti di normazione subordinata o ad accordi - interventi ormai non piu` rinviabili - la Corte non puo` sostituirsi al legislatore, integrando detta garanzia con la richiesta pronuncia additiva. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 112, comma secondo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della parte in cui non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina, nei procedimenti a carico di dipendenti statali, l'intervento e l'assistenza di un difensore).
Pur essendo stata espressamente riconosciuta, da parte del legislatore (v. Legge n. 93/1983),l'esigenza di garantire il diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, in presenza di un'ampia devoluzione a successivi interventi legislativi, e ad autonomi o conseguenti procedimenti di normazione subordinata o ad accordi - interventi ormai non piu` rinviabili - la Corte non puo` sostituirsi al legislatore, integrando detta garanzia con la richiesta pronuncia additiva. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 112, comma secondo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della parte in cui non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina, nei procedimenti a carico di dipendenti statali, l'intervento e l'assistenza di un difensore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte