Ordinanza 245/1988 (ECLI:IT:COST:1988:245)
Massima numero 10506
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 245/88. EDILIZIA E URBANISTICA - PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI ACQUASPARTA - APPROVAZIONE DI VARIANTE - ANNULLAMENTO CON SENTENZA DEL T.A.R. DELL'UMBRIA - RICORSO DELLA REGIONE UMBRIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - SENT. T.A.R. DELL'UMBRIA N. 590 DEL 4 OTTOBRE 1984 - COST., ARTT. 101, 117, 118, 121, 127

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione allorche`, in relazione ad atti giurisdizionali, non si contesti la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma se ne critichi l' 'iter' decisorio, ovvero la scorretta applicazione di una norma non ancora dotata di efficacia legislativa; in quanto la richiesta correzione di errori 'in iudicando', comporta che si attribuisca, in definitiva, alla Corte un improprio ruolo di giudice dell'impugnazione che, all'evidenza, non le compete. (Manifesta inammissibilita` del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria avverso la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 590 del 4-10 dicembre 1984, di annullamento di una variante al P.R.G. del Comune di Acquasparta disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale). - S.nn. 289/1974; 70/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte