Ordinanza 246/1988 (ECLI:IT:COST:1988:246)
Massima numero 10507
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 246/88. CACCIA - CALENDARIO VENATORIO 1982-83 - ELENCO DELLE SPECIE CACCIABILI - PROVVEDIMENTO PROVINCIALE - ANNULLAMENTO CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - SENT. CONS. STATO, SEV.VI, N. 29 DEL 22 GIUGNO 1984-29 GENNAIO 1985. - STATUTO T.A.A., ARTT. 8, N. 15 E 16.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti allorche`, in relazione ad atti giurisdizionali, non si contesti la spettanza del potere all'organo giurisdizionale ma se ne censuri l'erroneita` dell' 'iter' decisorio per scorretta individuazione della norma da applicare, in quanto la richiesta correzione di errori 'in iudicando' comporta che si attribuisca, in definitiva, alla Corte un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. (Manifesta inammissibilita` del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento avverso la sentenza del Cons. Stato, Sez. VI n. 29/1985, del 22 giugno 1984, di annullamento del provvedimento del Presidente del Comitato provinciale della caccia relativo al calendario venatorio del 1982-83 e alle specie cacciabili). - cfr. S. nn. 289/1974; 70/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte