Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro contenente principio generale efficace nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutariamente attribuite - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 26, 8, comma 18, e 9, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per la mancata indicazione delle competenze statutarie. La censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di non discriminazione - che accomuna tutte le doglianze del ricorso statale - può prescindere dalla considerazione degli ambiti di autonomia statutaria riconosciuti alla resistente. Si tratta, infatti, di un principio fondamentale, che si impone a tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali, che non è riferito al riparto di competenze legislative stabilite dal Titolo V della Costituzione, e che rende inutile uno scrutinio operato alla luce delle disposizioni statutarie. Quanto alla denunciata violazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma, Cost.), benché collocato sistematicamente all'interno del Titolo V, esso neppure attiene ai criteri di riparto delle competenze legislative, imponendosi allo stesso modo nei confronti di Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, nel senso di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2021, n. 279 del 2020, n. 255 del 2020, n. 194 del 2020, n. 43 del 2020, n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 153 del 2019, n. 109 del 2018, n. 103 del 2017, n. 151 del 2015, n. 288 del 2013 e n. 391 del 2006).