Ordinanza 250/1988 (ECLI:IT:COST:1988:250)
Massima numero 10512
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/02/1988; Decisione del
24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 09/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 250/88. REGIONE UMBRIA - ATTIVITA' DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE REGIONALE NEL LIBANO - DINIEGO GOVERNATIVO ALLA SUA EFFETTUAZIONE - MANIFESTA SPETTANZA ALLO STATO. - TELEGRAMMA DEL PRES. CONS. MIN. 13/14 MARZO 1981; " " " " " 18/19 " " - COST., ART. 118.
ORD. 250/88. REGIONE UMBRIA - ATTIVITA' DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE REGIONALE NEL LIBANO - DINIEGO GOVERNATIVO ALLA SUA EFFETTUAZIONE - MANIFESTA SPETTANZA ALLO STATO. - TELEGRAMMA DEL PRES. CONS. MIN. 13/14 MARZO 1981; " " " " " 18/19 " " - COST., ART. 118.
Testo
Lo Stato puo` controllare, attraverso il previo assenso del Governo, la conformita` delle attivita` di rilevanza internazionale, consentite alle Regioni, agli indirizzi di politica internazionale affinche` esse non rechino pregiudizio agli interessi del Paese; pertanto non puo` ritenersi immotivato o irragionevole il diniego dell'assenso governativo alla effettuazione di una missione in Libano da parte della Regione Umbria, in presenza della particolare natura e situazione dell'organizzazione ospitante (Organizzazione per la liberazione della Palestina) e delle esigenze poste a base della deliberazione regionale. (Manifesta spettanza allo Stato del diniego di assenso al predetto viaggio in Libano di una delegazione regionale umbra). - V. S. n. 179/1987
Lo Stato puo` controllare, attraverso il previo assenso del Governo, la conformita` delle attivita` di rilevanza internazionale, consentite alle Regioni, agli indirizzi di politica internazionale affinche` esse non rechino pregiudizio agli interessi del Paese; pertanto non puo` ritenersi immotivato o irragionevole il diniego dell'assenso governativo alla effettuazione di una missione in Libano da parte della Regione Umbria, in presenza della particolare natura e situazione dell'organizzazione ospitante (Organizzazione per la liberazione della Palestina) e delle esigenze poste a base della deliberazione regionale. (Manifesta spettanza allo Stato del diniego di assenso al predetto viaggio in Libano di una delegazione regionale umbra). - V. S. n. 179/1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte