Sentenza 52/2021 (ECLI:IT:COST:2021:52)
Massima numero 43725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/03/2021; Decisione del
09/03/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Immobili di proprietà regionale in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età - Alienazione a prezzo simbolico alle associazioni del terzo settore detentrici da almeno tre anni consecutivi, se iscritte nel registro regionale generale di volontariato - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevole esclusione per le associazioni onlus a carattere nazionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Immobili di proprietà regionale in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età - Alienazione a prezzo simbolico alle associazioni del terzo settore detentrici da almeno tre anni consecutivi, se iscritte nel registro regionale generale di volontariato - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevole esclusione per le associazioni onlus a carattere nazionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che, inserendo il comma 2-bis nell'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 35 del 1995, dispone che l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzata ad alienare a prezzo simbolico alle onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato e detentrici da almeno tre anni continuativi, gli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età, con previa costituzione presso il Comune di localizzazione di un vincolo ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività indicate. Tra i destinatari dei benefici previsti dalla disposizione regionale impugnata, oltre alle associazioni iscritte nei (soli) registri regionali, risultano comprese, in base dall'art. 7 della legge n. 383 del 2000, anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale, con esclusione soltanto di quelle che non svolgano alcuna attività istituzionale, neppure attraverso articolazioni locali o circoli affiliati, nel territorio della Regione. (Precedente citato: sentenze n. 131 del 2020 e n. 27 del 2020).
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che, inserendo il comma 2-bis nell'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 35 del 1995, dispone che l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzata ad alienare a prezzo simbolico alle onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato e detentrici da almeno tre anni continuativi, gli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età, con previa costituzione presso il Comune di localizzazione di un vincolo ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività indicate. Tra i destinatari dei benefici previsti dalla disposizione regionale impugnata, oltre alle associazioni iscritte nei (soli) registri regionali, risultano comprese, in base dall'art. 7 della legge n. 383 del 2000, anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale, con esclusione soltanto di quelle che non svolgano alcuna attività istituzionale, neppure attraverso articolazioni locali o circoli affiliati, nel territorio della Regione. (Precedente citato: sentenze n. 131 del 2020 e n. 27 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/12/2018
n. 48
art. 4
co. 26
legge della Regione autonoma Sardegna
05/12/1995
n. 35
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte