Ordinanza 257/1988 (ECLI:IT:COST:1988:257)
Massima numero 10519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 257/88. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE PREVISTE - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - MANCATA FISSAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' ESPROPRIANTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, ART. 11. - COST., ART. 42, SECONDO E TERZO COMMA.

Testo
Secondo giurisprudenza costante, anche in mancanza di espressa indicazione di legge, la fissazione di termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori previsti nei piani edilizi, e` regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 11 Legge 22 ottobre 1971, n. 865). - cfr. S.n. 355/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte