Ordinanza 258/1988 (ECLI:IT:COST:1988:258)
Massima numero 10520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 258/88. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO - ATTRIBUZIONE, IN LUOGO DELLA RETRIBUZIONE, DI UN ASSEGNO ALIMENTARE IN MISURA NON SUPERIORE A META' DELLO STIPENDIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ART. 92. - COST., ARTT. 3, 36.

Testo
E' ragionevole l'attribuzione all'impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a meta` dello stipendio, tenuto conto che la sospensione della prestazione lavorativa e` disposta cautelarmente nell'interesse pubblico; ne` essa contrasta con il precetto dell'art. 36 Cost. che fa riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita` fra le prestazione delle parti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte