Ordinanza 260/1988 (ECLI:IT:COST:1988:260)
Massima numero 10522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/02/1988; Decisione del
24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 260/88. IMPIEGO PUBBLICO - RETRIBUZIONI - NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI - LIQUIDAZIONE IN VIA PROVVISORIA SALVI SUCCESSIVI CONGUAGLI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312, ART. 172. - COST., ART. 3 IN RELAZIONE AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 206.
ORD. 260/88. IMPIEGO PUBBLICO - RETRIBUZIONI - NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI - LIQUIDAZIONE IN VIA PROVVISORIA SALVI SUCCESSIVI CONGUAGLI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312, ART. 172. - COST., ART. 3 IN RELAZIONE AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 206.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, denunziato, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al disposto dell'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Tra le fattispecie normative poste a raffronto non puo` configurarsi disparita` di trattamento per difetto di una loro omogeneita`: l'art. 172, l. n. 312 del 1980 concerne infatti i pagamenti effettuati in via provvisoria, allo scopo di accelerare la liquidazione dei nuovi trattamenti economici, mentre la norma di cui all'art. 206, d.P.R. n. 1092 del 1973, concerne pagamenti effettuati in base a provvedimenti definitivi poi revocati o modificati.
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, denunziato, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al disposto dell'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Tra le fattispecie normative poste a raffronto non puo` configurarsi disparita` di trattamento per difetto di una loro omogeneita`: l'art. 172, l. n. 312 del 1980 concerne infatti i pagamenti effettuati in via provvisoria, allo scopo di accelerare la liquidazione dei nuovi trattamenti economici, mentre la norma di cui all'art. 206, d.P.R. n. 1092 del 1973, concerne pagamenti effettuati in base a provvedimenti definitivi poi revocati o modificati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973
n. 1092
art. 206