Ordinanza 262/1988 (ECLI:IT:COST:1988:262)
Massima numero 10524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 262/88. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - FONDO AGRICOLO - SOGGETTO PASSIVO - MEZZADRO, FITTAVOLO, COLONO O COMPARTECIPE - INDENNITA' DI ESPROPRIO - INDENNITA' A QUESTA AGGIUNTIVA - CORRESPONSIONE - DIRITTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, ART. 17, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3, 42.

Testo
In materia di indennita` di espropriazione, relativamente alla determinazione dei criteri per un giusto ristoro dell'espropria- to, non puo` non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalita` legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate. Tali scelte non si ravvisano in ordine alla questione di legittimita` costituzio- nale - che e` dichiarata percio` manifestamente inammissibile - dell'art. 17, secondo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, de- nunziato - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - nella parte in cui prevede che al mezzadro, cosi` come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennita` aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario. Peraltro, la valuta- zione, anche economica, di ricorrere alla procedura espropriativa e` rimessa all'iniziativa dell'espropriante e d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della procedura stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte