Ordinanza 263/1988 (ECLI:IT:COST:1988:263)
Massima numero 10526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10525


Titolo
ORD. 263/B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - OPERE PREVISTE NEI PIANI - ESECUZIONE - LAVORI - INIZIO E COMPIMENTO - TERMINE - FISSAZIONE - OBBLIGO PER L'AUTORITA' ESPROPRIANTE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, ART. 11, COMMA PRIMO; LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167, ART. 9. - COST., ART. 42.

Testo
E' manifestamente infondata, in quanto gia` risolta nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 9 della l. 18 aprile 1962, n. 167, denunziato - in riferimento all'art. 42 Cost. - nella parte in cui non si prevede che l'autorita` espropriante fissi il termine per l'inizio e il compimento dei lavori, ai fini della esecuzione delle opere comprese nei piani di edilizia economico-popolare. - cfr. S. n. 355/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte