Ordinanza 265/1988 (ECLI:IT:COST:1988:265)
Massima numero 10528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  24/02/1988;  Decisione del  24/02/1988
Deposito del 03/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 265/88. PROCESSO PENALE - INFRAZIONI VALUTARIE - GIUDIZIO CON RITO DIRETTISSIMO - INDAGINI PRELIMINARI DEL P.M. - SVOLGIMENTO NEL LORO AMBITO DI SOSTANZIALE ATTIVITA' ISTRUTTORIA - TRASFORMAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO IN RITO FORMALE - POSSIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - D.L. 4 MARZO 1976, N. 31, ART. 4, COMMA PRIMO, CONVERTITO IN LEGGE 30 APRILE 1976, N. 159, ART. 1. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24, COMMA SECONDO.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della l. 26 settembre 1986, n. 599, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di essa (ed in particolare degli artt. 5 e 6), la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in ordine all'art. 4, primo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, Cost. - non prevede la possibilita` di trasformazione del rito direttissimo in quello formale, nel caso in cui il P.M., nell'ambito delle indagini preliminari, abbia svolto una sostanziale attivita` istruttoria. - cfr. S. n. 356/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte