Sentenza 52/2021 (ECLI:IT:COST:2021:52)
Massima numero 43726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/03/2021;  Decisione del  09/03/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43722  43723  43724  43725  43727


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Erogazione di un contributo in favore delle sole associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità e a favore degli indigenti per sostenere i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di attività sociali - Violazione dei principi di uguaglianza e di sussidiarietà orizzontale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost., l'art. 8, comma 18, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che autorizza l'erogazione di contributi in favore delle associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli indigenti, per sostenerne i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di attività sociali, con esclusione dei soggetti con forma giuridica diversa da quella associativa e ugualmente provvisti della qualifica di onlus, nonché le associazioni che - pur svolgendo tali attività - sono prive di tale qualifica. È irragionevole il requisito della forma giuridica previsto dalla disposizione censurata dal Governo come condizione per l'accesso al beneficio regionale, in quanto la distinzione fondata esclusivamente sullo status giuridico proprio di alcune associazioni (e l'esclusione dei soggetti che non soddisfano il requisito) risulta priva di alcun collegamento con la funzione delle prestazioni erogate, determinando conseguenze incoerenti con la stessa ratio della disposizione impugnata. Risulta altresì violato il principio di sussidiarietà, che impegna le Regioni a favorire e sostenere l'autonoma iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale, poiché esse sono tenute a valorizzare e promuovere il ruolo degli enti del Terzo settore, favorendone senza discriminazioni il più ampio coinvolgimento, in conformità al loro ruolo nella società civile. (Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2019 e n. 166 del 2018).

Rientra nell'autonomia legislativa regionale l'individuazione dei soggetti privati meritevoli di un contributo economico per l'esercizio di attività solidaristiche, potendo legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle provvidenze, anche in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento. Questa scelta, peraltro, non è esente da vincoli di ordine costituzionale, primo fra tutti quello imposto dal rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 166 del 2018, n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011).

Il principio di non discriminazione può ritenersi rispettato solo qualora esista una causa normativa della differenziazione, che sia giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 107 del 2018 e n. 168 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  28/12/2018  n. 48  art. 8  co. 18

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte