Sentenza 266/1988 (ECLI:IT:COST:1988:266)
Massima numero 10531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  08/03/1988;  Decisione del  08/03/1988
Deposito del 09/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10529  10530


Titolo
SENT. 266/88 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - TERMINE PER LA SUA COSTITUZIONE - OMESSA PREVISIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE - PROCEDURA DI ADOZIONE PREVISTA IN VIA TRANSITORIA - ULTERIORE PROTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 7 MAGGIO 1981, N. 180, ART. 15, PRIMO COMMA. - COST., ART. 108, SECONDO COMMA.

Testo
Posto l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza della magistratura militare - discendente direttamente dall'art. 108, secondo comma, Cost. - l'impegno, a tal fine, assunto con la legge n. 180 del 1981, di costituire un apposito organo di "autogoverno della magistratura militare" implicava che, pur nella necessaria gradualita`, non vi fossero ritardi intollerabili all'attuazione del disposto costituzionale e, conseguentemente, che non fosse protratta ulteriormente (e cioe` oltre il previsto termine di "non piu` di un anno") la procedura, transitoriamente disposta, per i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, concernenti la magistratura militare. Detta procedura, infatti, non si discosta dal sistema vigente anteriormente (alla legge n. 180), sicuramente contrastante con la Costituzione, consentendo una "dipendenza" (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della predetta magistratura dall'esecutivo; ne` a garantirne l'indipen- denza puo` valere il richiesto parere, non vincolante, espresso da componenti non elettivi e, percio`, non rappresentativi della stessa magistratura. Pertanto, fatti salvi gli atti amministrativi e giurisdizionali gia` posti in essere, e` incostituzionale, per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost., l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione. - S.n. 67/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte