Sentenza 267/1988 (ECLI:IT:COST:1988:267)
Massima numero 10532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 267/88. REGIONE MOLISE - IMPIEGATI CON MANEGGIO DI CASSA - INDENNITA' AGGIUNTIVA DI CASSA - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITA' E OMOGENEITA' DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO VIGENTE NELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REG. MOLISE 30 NOVEMBRE 1981-2 FEBBRAIO 1982, ART. 36, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 117.

Testo
Il principio della onnicomprensivita` e omogeneita` del trattamento retributivo, introdotto in via generale, a fini di certezza e trasparenza e perequativita`, nell'impiego statale e in altri settori del pubblico impiego, non e` scalfito dalla previsione, in via di stretta eccezione, di specifiche indennita` (compresa quella di cassa). Pertanto, in relazione allo stesso principio e, per violazione dell'art. 117 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 36, ultimo comma, della Legge reg. Molise riapprovata il 2 febbraio 1982, che attribuisce agli impiegati regionali aventi maneggio di cassa una speciale indennita` aggiuntiva (di cassa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte