Sentenza 269/1988 (ECLI:IT:COST:1988:269)
Massima numero 10534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 269/88. AVVOCATURA DELLO STATO - CARRIERA - PROGRESSIONE - PROCURATORI CAPO DELLO STATO - IMMISSIONE NEL DIVERSO RUOLO DEGLI AVVOCATI IN POSIZIONE PIU' FAVOREVOLE RISPETTO A COLORO GIA' IN TALE RUOLO A SEGUITO DI CONCORSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 3 APRILE 1979, N. 103, ART. 29, TERZO E QUARTO COMMA (IN RELAZIONE AL PRIMO COMMA). - COST., ARTT. 3 E 97.

Testo
L'introduzione di un sistema di progressione nella carriera, che avvantaggia sproporzionatamente gli appartenenti ad una categoria in danno di altri soggetti, che vedono mutato 'in pejus' l'ordine della propria progressione, costituisce una palese violazione dell'art. 3 Cost. per livellamento di situazioni in generale tenute distinte e dell'art. 97 per uso distorto degli strumenti intesi ad assicurare il buon andamento delle strutture. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 29, nel combinato disposto del terzo e quarto comma in relazione al primo comma, della l. 3 aprile 1979, n. 103, nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in posizione piu` favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque gia` in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi. - S. n. 296/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte