Sentenza 270/1988 (ECLI:IT:COST:1988:270)
Massima numero 10535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10536


Titolo
SENT. 270/88 A. CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA - GIUDIZI SUI RICORSI E SULLE ISTANZE IN MATERIA DI PENSIONI, ASSEGNI O INDENNITA' CIVILI A CARICO TOTALE O PARZIALE DELLO STATO - RICORRENTI CON RESIDENZA NELLA REGIONE - MANCATA ATTRIBUZIONE ALLA SEZIONE DI DETTI GIUDIZI E DI QUELLI PENDENTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D. LG.VO 6 MAGGIO 1948, N. 655, ART. 3, N. 3. - COST., ARTT. 5, 3, 97.

Testo
L'attribuzione alla Sezione giurisdizionale, per la Regione siciliana (con sede a Palermo), dei soli giudizi concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali, realizzando un parziale, e non generale, decentramento della giurisdizione in materia pensionistica della Corte dei conti - diversamente da quanto e` stato, invece, disposto (dalla legge n. 658/1984)) per l'omologa Sezione della stessa Corte con sede in Cagliari - configura diretta violazione dell'esigenza, d'ordine generale, del decentramento e di quella, connessa, dell'eguaglianza nelle attivita` conseguenti (artt. 5 e 3 Cost.); e, inoltre, contrasta con l'art. 97 Cost. per l'evidente disomogeneita` di organizzazione, dal momento che per il medesimo organo nella Regione siciliana, sia pure in un'altra area di competenze (giudizi di responsabilita` e di conto), i suddetti princi`pi risultano osservati (art. 4 d. lg.vo n. 655/1948). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3, n. 3, del d. lg.vo 6 maggio 1948, n. 655, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facolta` e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita` civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti. - S. n. 61/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte