Sentenza 271/1988 (ECLI:IT:COST:1988:271)
Massima numero 10537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 271/88. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - COMPETENZA CONCORRENTE - IGIENE E SANITA', ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - LABORATORI DI ANALISI DELLE STRUTTURE AMBULATORIALI PRIVATE - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI - ATTRIBUZIONE DELLA DIREZIONE DEI SUDDETTI LABORATORI AI LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE, IN CHIMICA O IN FARMACIA, ISCRITTI AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE, E NON, INVECE, AI LAUREATI IN MEDICINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. F.V.G. RIAPPROVATA IL 15 GIUGNO 1982. - COST., ART. 117 (RECTE: ST. F.V.G., ART. 5).
SENT. 271/88. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - COMPETENZA CONCORRENTE - IGIENE E SANITA', ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - LABORATORI DI ANALISI DELLE STRUTTURE AMBULATORIALI PRIVATE - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI - ATTRIBUZIONE DELLA DIREZIONE DEI SUDDETTI LABORATORI AI LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE, IN CHIMICA O IN FARMACIA, ISCRITTI AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE, E NON, INVECE, AI LAUREATI IN MEDICINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. F.V.G. RIAPPROVATA IL 15 GIUGNO 1982. - COST., ART. 117 (RECTE: ST. F.V.G., ART. 5).
Testo
Non esorbita dai limiti della competenza legislativa concorrente, attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia (art. 5 del relativo Statuto), la legge della stessa Regione che prevede la possibilita` che laureati in scienze biologiche, o chimici o farmacisti, iscritti all'ordine professionale, siano ammessi alla direzione di laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private, in quanto ne` puo` essere affermata la riserva allo Stato - se non in via di indirizzo e coordinamento - della determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e dei requisiti minimi di qualificazione funzionale del personale dei presidi di laboratorio, ne` la stessa normativa statale richiamata e` idonea a tale assunto; tanto piu` che la garanzia di una competenza specifica medico-chirurgica e` fatta salva, nelle ipotesi considerate, dalla prescrizione regionale della presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia nei predetti laboratori di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge Reg. Friuli Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982, sollevata in via principale in riferimento all'art. 117 Cost.).
Non esorbita dai limiti della competenza legislativa concorrente, attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia (art. 5 del relativo Statuto), la legge della stessa Regione che prevede la possibilita` che laureati in scienze biologiche, o chimici o farmacisti, iscritti all'ordine professionale, siano ammessi alla direzione di laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private, in quanto ne` puo` essere affermata la riserva allo Stato - se non in via di indirizzo e coordinamento - della determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e dei requisiti minimi di qualificazione funzionale del personale dei presidi di laboratorio, ne` la stessa normativa statale richiamata e` idonea a tale assunto; tanto piu` che la garanzia di una competenza specifica medico-chirurgica e` fatta salva, nelle ipotesi considerate, dalla prescrizione regionale della presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia nei predetti laboratori di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge Reg. Friuli Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982, sollevata in via principale in riferimento all'art. 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Altri parametri e norme interposte